(Adnkronos) - Ultimo giorno per pagare l'Imu. Scadono infatti oggi, 16 dicembre 2025, i termini per il saldo dell'imposta, dovuta dai possessori delle seconde case e dei proprietari di abitazioni accatastate nelle cosiddette categorie 'di lusso': A/1, A/8 e A/9. Da più di dieci anni invece sono esenti dal pagamento dell’Imu i possessori delle abitazioni principali accatastate nelle categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e delle relative pertinenze.
Va ricordato che per abitazione principale si intende l’immobile “nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Se uno dei due criteri non viene rispettato, l’immobile è automaticamente considerato come seconda casa, e scatta quindi l'obbligo di pagamento. Peraltro, nel 2022 la Corte Costituzionale ha risolto uno dei nodi più controversi sulla definizione di 'seconda casa' giudicando illegittima la norma che estendeva concetto di abitazione principale non solo al possessore ma anche al suo nucleo familiare. In pratica se marito e moglie (o coppie unite civilmente) fossero stati titolari nello stesso comune di due 'abitazioni principali', definendo ognuna come propria dimora e residenza abituale, prima della sentenza una delle due abitazioni sarebbe stata definita 'seconda casa', imponendo quindi il pagamento dell'imposta. Con la sentenza del 2022 è stata invece estesa la doppia esenzione a tutte le coppie che risiedano e dimorino in due abitazioni principali distinte.
Va ricordato poi come le 'pertinenze dell’abitazione principale' escluse dal pagamento sono solo quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. L'esenzione peraltro vale solo per un’unità pertinenziale per ciascuna delle medesime categorie. Ad esempio, nel caso di due pertinenze accatastate in C/2 (ad esempio per un immobile dotato di cantina e solaio) l’esenzione dall’Imu vale soltanto per una.
Esenti, infine, anche altre tipologie di immobili come quelli appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; gli alloggi sociali; la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.