ATTUALITÀ - 06 luglio 2026, 18:20

Piemonte, dall’8 luglio lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi

Piemonte, dall’8 luglio lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi (foto di repertorio)

La Regione Piemonte ha dichiarato da mercoledì 8 luglio lo stato di massima pericolosità per incendi boschivi.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito di quanto previsto dal bollettino per la previsione del pericolo incendi, emesso dal Centro funzionale di Arpa Piemonte, dalle elevate temperature, previste in ulteriore rialzo, e soprattutto dai numerosi incendi che si sono sviluppati sul territorio piemontese, impegnando fortemente tutto il Sistema Antincendi Boschivi e di Protezione Civile: Vigili del Fuoco, volontari del Corpo AIB Piemonte, Carabinieri Forestali, flotta elicotteristica regionale, ampiamente supportati dalla flotta aerea dello Stato. 

«Sulle temperature molto elevate e la scarsa piovosità purtroppo non possiamo incidere - rileva l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi - ma siamo sempre in prima linea per contenere al massimo il pericolo e per intervenire rapidamente. Determinante in questa attività è l’apporto di tutte le componenti del sistema, che desidero ringraziare».

Ai cittadini si richiede la massima collaborazione osservando i seguenti comportamenti: segnalare al numero unico di emergenza 112 eventuali avvistamenti di incendi; non ostacolare le operazioni di spegnimento, sia a terra che nei bacini lacustri in cui si riforniscono i velivoli antincendi; evitare qualunque azione che possa favorire l'innesco del fuoco.

Si ricorda che l'entrata in vigore della massima pericolosità comporta divieti e sanzioni di cui alla normativa nazionale (legge n.353/2000 e d.lgs n.152/2006) ed alla legge regionale n.15/2018: divieto di combustione di residui vegetali agricoli e forestali; divieto di accendere fuochi entro una distanza di 100 metri dai terreni boscati, arbustivi e pascolivi; divieto di effettuare azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio (accendere fuochi pirotecnici, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare apparati o apparecchiature che producano faville o brace, fumare, disperdere mozziconi o fiammiferi accesi, lasciare veicoli a motore incustoditi a contatto con materiale vegetale combustibile, compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio); divieto di usare qualunque generazione di fiamma libera non controllabile nel tempo e nello spazio, tra cui le lanterne volanti.

La durata varia in funzione della discesa della temperatura e dell’arrivo delle precipitazioni, che potranno evidenziare un rischio minore e consentire di rientrare nei livelli “normali” di pericolo.

c. s. Regione Piemonte g. c.