(Adnkronos) - Nel dibattito sullo Stretto di Hormuz e sull'eventuale introduzione di forme di pagamento legate al transito delle navi, il confine tra servizi marittimi legittimi e una vera e propria tassa sul passaggio resta il punto giuridicamente decisivo. A chiarirlo è il professor Marco Roscini, docente alla Westminster Law School. "Dal punto di vista del diritto internazionale, occorre distinguere tra ciò che può essere concordato tra Stati Uniti e Iran e ciò che resta disciplinato da norme internazionali vincolanti anche altri Stati", spiega Roscini all'Adnkronos, ricordando che Hormuz "è uno stretto utilizzato per la navigazione internazionale" e, sulla base della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Unclos), "è soggetto al regime del passaggio in transito, che garantisce alle navi e agli aeromobili di tutti gli Stati il diritto di attraversare lo stretto in modo continuo e rapido".
"Ciò significa che l'Iran non può, in linea di principio, sospendere arbitrariamente il transito, discriminare tra navi sulla base della nazionalità, subordinare il passaggio a un'autorizzazione preventiva o pedaggi, e in generale imporre restrizioni che svuotino di contenuto il diritto di passaggio in transito", afferma Roscini. Anche se Teheran non è parte dell'Unclos, aggiunge, "gran parte della disciplina relativa agli stretti internazionali è considerata espressione del diritto internazionale consuetudinario e quindi vincolante anche per gli Stati non parti".
Secondo il professore, un eventuale accordo bilaterale tra Washington e Teheran non potrebbe modificare il regime giuridico dello Stretto: "L'accordo può certamente ridurre il rischio militare, prevedere meccanismi di sicurezza, istituire procedure di coordinamento navale o sminamento, ma non può eliminare o restringere i diritti di navigazione spettanti agli Stati terzi senza il loro consenso".
Quanto al tema dei "servizi marittimi", indicati dai media iraniani tra i punti del memorandum, Roscini sottolinea che "il diritto internazionale del mare ammette normalmente che uno Stato costiero possa richiedere il pagamento di certi servizi, come pilotaggio, rimorchio, assistenza alla navigazione e simili". Diverso è però il caso di una tariffa imposta per il semplice attraversamento dello stretto. "Quello che invece lo Stato costiero non può fare è imporre una tassa semplicemente per il fatto che una nave esercita il proprio diritto di passaggio in transito attraverso uno stretto internazionale".
La distinzione, osserva, è fondamentale. "Se la tariffa remunera un servizio reale, facoltativo e proporzionato, essa può essere compatibile con il diritto internazionale. Se la tariffa è in realtà una condizione per poter transitare, indipendentemente dall'utilizzo di servizi specifici, allora assomiglia molto a un pedaggio mascherato e rischia di essere incompatibile con il regime del passaggio in transito. Se tali pagamenti fossero obbligatori per attraversare Hormuz, sarebbe difficile distinguerli da un vero e proprio pedaggio".
Per Roscini esiste infine anche una questione più ampia. "Dal punto di vista sistemico, il problema maggiore è il precedente che verrebbe creato. Se fosse accettata la possibilità di imporre tariffe generalizzate per attraversare Hormuz, altri Stati potrebbero rivendicare analoghi diritti in altri stretti strategici. Ciò metterebbe in discussione uno dei principi fondamentali del diritto del mare contemporaneo, vale a dire la libertà di navigazione attraverso i principali chokepoints del commercio mondiale".





