Dopo anni di attesa, l’Italia ha finalmente una legge quadro sulla montagna. Un provvedimento che non solo colma un vuoto legislativo, ma riperimetra il territorio restituendo valore alle comunità e alle professioni della montagna. La nuova normativa richiama gli escursionisti alla frequentazione consapevole e responsabile della montagna, riconosce l’unicità dei professionisti del Collegio Nazionale Guide Alpine - Guide alpine, Accompagnatori di media Montagna e Guide vulcanologiche - e li pone come figure centrali nella tutela, sicurezza e valorizzazione del patrimonio montano del nostro Paese.
La legge “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”, promossa dal Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, introduce finalmente una definizione chiara di “montagna”, basata su criteri oggettivi come altitudine e pendenza, aprendo la strada a misure concrete per lo sviluppo e la valorizzazione di questi territori.
All’interno del testo, due articoli in particolare sono dedicati ai professionisti del Collegio Nazionale Guide Alpine e al loro lavoro:
- Viene ribadito il riconoscimento come professioni della montagna delle figure di guida alpina, aspirante guida, accompagnatore di media montagna e guida vulcanologica. Questo riconoscimento rafforza quanto già stabilito dalla legge quadro 6/89 e conferma il ruolo strategico e unico di queste professioni come presìdi fondamentali per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle aree montane. Inoltre la “Strategia della montagna italiana” si occuperà, tra le altre cose, di specifiche misure per la valorizzazione e la tutela delle professioni della montagna esercitate nelle zone montane.
- L’attività escursionistica viene riconosciuta come strumento essenziale per la tutela e la promozione del patrimonio ambientale. La norma affida al Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie il compito di definire i criteri di classificazione e individuazione dei percorsi escursionistici, ai fini della loro fruizione in condizioni di “sicurezza” intesa come frequentazione consapevole e auto-responsabile.
Di particolare importanza è anche un comma che stabilisce come “il fatto colposo del fruitore costituisca caso fortuito ai fini della responsabilità civile”: ad esempio se un escursionista si fa male a causa di un evento casuale come la caduta di un sasso, o di un proprio comportamento imprudente o disattento, questo viene considerato un caso fortuito. In pratica, la responsabilità del danno non ricade automaticamente sugli enti gestori del territorio o su chi ha compiuto opere per la manutenzione dei percorsi. E’ un passaggio importante, perché riconosce che la montagna comporta sempre dei rischi e che chi la frequenta deve farlo in modo consapevole e autoresponsabile, nel rispetto del contesto naturale in cui si trova.
“Con questa legge si compie un passo importante verso il riconoscimento concreto del valore della montagna e di chi la vive e la tutela ogni giorno anche con il proprio lavoro - commenta Martino Peterlongo, Presidente del Conagai -. I nostri professionisti continueranno a svolgere il proprio ruolo con rinnovata responsabilità, consapevoli di essere non solo guide, ma anche custodi di un patrimonio unico che appartiene a tutti”.